Diocesi di Parma

Nullità del matrimonio canonico

Nullità del matrimonioCon la dichiarazione di nullità del sacramento del matrimonio si intende quel riconoscimento legale ad opera del tribunale ecclesiastico che, in virtù del diritto canonico cattolico, riconosce la nullità del sacramento del matrimonio.
La nullità del matrimonio cancella il vincolo coniugale come se non fosse mai esistito.

I motivi che rendono nullo il matrimonio canonico (cioè celebrato in Chiesa) sono:

  • la mancanza di consenso da parte di uno dei coniugi o di entrambi al matrimonio, compresa la riserva mentale e la simulazione;
  • il fatto che uno dei coniugi escluda una delle finalità essenziali del matrimonio religioso, che sono la procreazione dei figli, la fedeltà, l’indissolubilità del vincolo matrimoniale;
  • l’errore sulla persona del coniuge;
  • la violenza fisica o il timore;
  • l’impotenza al rapporto sessuale dell’uomo o della donna;
  • Il fatto che il matrimonio non sia stato consumato, cioè che i due coniugi non abbiano avuto un rapporto sessuale completo. In questo caso non si tratta di vera nullità matrimoniale, ma di una speciale «dispensa» del Pontefice.

>>> Per un approfondimento sui motivi della nullità del matrimonio può essere utile leggere un articolo esaustivo.

Papa Francesco ha riformato il percorso per ottenere la nullità del matrimonio semplificandolo, abbreviandone i tempi per la sentenza e rendendolo meno oneroso.

Le principali novità apportate sono:

  • il processo si svolge nell’ambito della Diocesi;
  • è il Vescovo diocesano a fare da giudice competente del processo e garante di tutto l’iter processuale.  Questi nominerà un giudice unico suo collaboratore che si avvarrà di altre competenze necessarie per la procedura processuale;
  • quando la nullità è sostenuta da argomenti “particolarmente evidenti” (il Papa cita alcuni esempi di questi casi: mancanza di fede, matrimonio lampo con una separazione praticamente immediata, relazione extraconiugale al tempo delle nozze, aborto procurato per impedire la procreazione, occultamento della sterilità o di una grave malattia contagiosa - per esempio l’Aids -, presenza di figli nati da una precedente relazione, violenza fisica con la quale si è costretto il partner al matrimonio), il Vescovo può andare subito a sentenza;
  • altrimenti si svolgerà il processo ordinario documentale che dovrà, comunque, essere celebrato entro un anno;
  • la sentenza di primo grado sarà immediatamente esecutiva se non ci sarà appello o qualora le motivazioni dell’appello siano chiaramente infondate;
  • in caso di fondato appello il secondo processo si svolgerà presso la sede metropolita (per Parma è Modena).

Il Papa auspica sia assicurata la gratuità delle procedure, salvaguardando comunque una “giusta e dignitosa retribuzione degli operatori dei tribunali”. Oggi in Italia oltre il 50 per cento delle cause di nullità ha già il patrocinio gratuito con avvocati di ufficio pagati dai tribunali. La Cei ha previsto da tempo norme per calmierare i costi dei processi con un contributo una tantum di circa 500 euro e tariffe per gli avvocati all’interno di una forbice che va dai 1500 euro ad un massimo di 2900 euro.
Comunque anche questi costi saranno rivisti e ulteriormente calmierati sulla base delle indicazione di Papa Francesco.

Il primo passo da compiere, praticamente, è chiedere un colloquio informale con l'incaricato diocesano (don Luciani Genovesi, tel. 0521-380510) per verificare e valutare la possibilità di intraprendere la procedura di nullità.

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